Riforma sulle intercettazioni e reati ambientali

Il “decreto Giustizia”, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, è stato convertito in legge con alcune modifiche.
 
Queste le novità sulle intercettazioni.
 
1. Potenziamento delle infrastrutture.
Sono istituite infrastrutture digitali interdistrettuali funzionali alle attività di intercettazione ed attivato l’archivio digitale di cui agli articoli 269, comma 1, c.p.p. e 89 -bis disp. att. c.p.p.
 
2. Limitazioni nella trascrizione del verbale di intercettazione
Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria.
 
3. Captatore informatico e utilizzabilità in altri procedimenti
Il decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti tramite captatore informatico deve esporre con autonoma va­lutazione (e non più semplicemente indicare) le specifiche ragioni la che rendono necessaria.
È inoltre limitata l’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, se non nel caso in cui sia necessario per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. 
 
Con specifico riguardo alla criminalità ambientale, il decreto introduce modifiche al testo unico ambientale e al codice penale.
 
1. Testo unico ambientale
L’abbandono di rifiuti commesso da privati, sino ad oggi previsto quale sanzione amministrativa ai sensi dell’art 255 comma 1 d.lgs. 152/2006, assume natura di reato contravvenzionale. La pena è l’ammenda da mille a diecimila euro, raddoppiata se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi.
 
2. Modifiche al codice penale.
La riforma ha inasprito la pena per il reato di incendio boschivo di cui all’art. 423 bis c.p. ora sanzionato con la reclusione da sei a dieci anni nella fattispecie dolosa, e da due a cinque anni nella fattispecie colposa. Le pene accessorie migrano all’art. 423 ter cn l’aggiunta dell’in­terdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere presta­zioni di un pubblico servizio.
 
Sono state poi interpolate e precisate le aggravanti dell’inquinamento ambientale e del disastro ambientale prodotti in un’area protetta o vincolata.
 
Infine, è estesa la lista di delitti per i quali è possibile la c.d. confisca per sproporzione di cui all’art. 240 bis c.p., nel quale sono inseriti i c.d. Ecoreati. Per questi reati sarà possibile disporre la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità, anche per interposta persona, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.
 
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/57538.htm