Classificazione di sfalci e potature come sottoprodotti: il Ministero conferma i dubbi sul requisito della provenienza.

In risposta all’interpello della Regione Veneto, il Ministero evidenzia che sfalci e potature derivanti dalla manutenzione di parchi e giardini – pubblici o privati che siano – difficilmente potrebbero rientrare nella definizione di sottoprodotto: il punto critico è la prima condizione dell’art. 184-bis, ossia la provenienza da un’attività produttiva.

La manutenzione del verde infatti può essere considerata di supporto ad un processo produttivo in rari casi, tra cui:

– la manutenzione del verde “agricolo” effettuata nell’ambito dell’attività agricola, essendo funzionale alla coltivazione;

– l’attività manutentiva del verde ornamentale, se esercitata dall’imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. (secondo tale norma infatti, devono intendersi connesse alle attività di coltivazione del fondo, anche quelle attività che – pur destinate a fornire beni e servizi – sono svolte direttamente dall’imprenditore agricolo, con utilizzo di attrezzature/risorse dell’azienda che vengono normalmente utilizzate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale).

L’interpello è consultabile al seguente link: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/2023_08_08_all_2_Riscontro_DGEC_a_interpello_Regione_Veneto.pdf