La complessità dell’iter di bonifica ben può determinare l’esistenza di più sentenze sulle varie fasi

La vicenda ha ad oggetto un provvedimento con cui gli oneri di bonifica erano stati posti a carico di un’impresa, nonostante la caratterizzazione avesse evidenziato che l’unica forma di inquinamento rinvenuta non era eziologicamente ricollegabile all’attività svolta.

In primo grado il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso della ditta per violazione del ne bis in idem, alla luce di una sentenza che aveva confermato la legittimità di un (diverso e precedente) provvedimento con il quale il Comune aveva individuato la ricorrente come responsabile della contaminazione “secondo un criterio probabilistico e in base al principio precauzionale”.

Di diverso avviso il Consiglio di Stato, secondo il quale il provvedimento conclusivo del procedimento di bonifica è “senz’altro autonomo rispetto a quello di denuncia o individuazione del soggetto responsabile, in quanto oggettivamente volto alla verifica della sussistenza della contaminazione e adottato all’esito di un differente segmento procedimentale”.

Dunque, ai fini del ne bis in idem è necessario tener conto della specificità del procedimento di bonifica, costruito sulla base di fasi procedimentali “connesse ma distinte tra di loro”: ne deriva che il precedente giudicato ha ad oggetto solamente l’obbligo di procedere alla caratterizzazione del sito, ma non ha effetti preclusivi rispetto all’impugnazione di provvedimenti che si formano durante le fasi successive.

Chiosa il Consiglio di Stato: “Non è in discussione il potere autoritativo di Arpae di disporre la bonifica del sito inquinato, ma detto potere certamente non può essere esercitato nei confronti del soggetto imprenditoriale, la cui attività non è stata individuata come causa dell’inquinamento nel piano di caratterizzazione e/o nel documento di analisi dei rischi, approvati dall’amministrazione, essendo giuridicamente irrilevante il fatto che le operazioni di bonifica abbiano comportato per il soggetto intimato un impegno economico poco significativo”.

In allegato la sentenza.