Se il riesame non modifica l’AIA, non è necessaria la comunicazione di cui all’art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006

Chiarisce il MASE che tale comunicazione è fondamentale in quanto costituisce il «primo (e propedeutico) passo per poter avviare la verifica del rispetto delle condizioni autorizzative» e che, in base alla ratio della norma, la stessa debba essere attuata «ogniqualvolta un provvedimento determini l’introduzione di nuove o mutate condizioni autorizzative».

Ne deriva che la comunicazione di cui si discute è doverosa in sede di:

– primo rilascio dell’AIA,

– riesami avviati d’ufficio,

– modifiche sostanziali con portata innovativa o modificativa del precedente assetto prescrittivo.

Dunque, rileva il Ministero, «resta qualche dubbio sulla reale necessità di tale comunicazione nel caso in cui il provvedimento, in particolare nel caso di riesame con valenza di rinnovo, non introduca alcuna modifica alle condizioni autorizzative e pertanto il gestore non debba dare attuazione ad alcunché da comunicare preventivamente, né la P.A. debba programmare nulla di diverso (in particolare in materia di controlli) da quanto già programmato nelle more del rinnovo».

Il chiarimento del Ministero è consultabile al seguente link: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/VA/risp_140724_06.09.2023.pdf